di Enrico Milone - Cantiere & sicurezza
IL COORDINATORE E’ GARANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - La Cassazione: non solo funzioni di coordinamento ma anche di controllo
La Cassazione afferma una ampia responsabilità del coordinatore per l'esecuzione. Varie sentenze lo gravano di una responsabilità di “garanzia” della sicurezza dei lavoratori.
Ciò si desume da diverse sentenze di Cassazione penale: 17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004. Tali sentenze sostanzialmente individuano per il coordinatore una posizione di “garanzia” rispetto alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella degli altri soggetti stabiliti dalle norme infortunistiche. Garanzia che, pur non essendo esplicitamente stabilita dal DLgs 494/1996 e dall'attuale Testo Unico della sicurezza, si evince, o meglio si può evincere, dalla lettura incrociata delle norme.
Un'interpretazione restrittiva dei compiti di legge infatti affida al coordinatore ....................
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http://www.architettiroma.it/archweb/notizie/11309.aspx
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Approfitto dell’argomento per chiedere se qualcuno può dirmi quando è previsto il secondo modulo di 8 ore per quelli che hanno fatto il primo nel 2008.
RispondiEliminaGrazie Enrico
C'è qualcuno che mi sa dire qualcosa?
RispondiEliminaGrazie Enrico
Ciao Enrico che do che è meglio se senti la segreteria del collegio loro sono certamente più informati di me.
RispondiEliminaSaluti Simone Bertoli